default-logo

A seguito della Legge Regione Toscana 85/2016, la Regione Toscana per mezzo dell’Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR) S.p.A che gestisce il portale SIERT si occupa direttamente della materia riguardante i controlli di efficienza energetica degli impianti termici.

Gli impianti termici devono essere controllati periodicamente da manutentori qualificati attraverso due tipi di controlli:

a) controlli periodici e manutenzioni programmate ai fini della sicurezza che dipendono caso per caso dalle istruzioni d’uso e manutenzione che l’installatore al momento dell’installazione dell’impianto fornisce al proprio committente sia come periodicità che come elementi da controllare che differiscono in funzione della tipologia di impianto;

b) i controlli di rendimento energetico obbligatori per gli impianti di climatizzazione invernale (riscaldamento) di potenza termica utile nominale a partire da 10 kW e per gli impianti di climatizzazione estiva (condizionamento) di potenza termica utile nominale a partire da 12 kW (vedi tabella in fondo alla pagina).
Per verificare se si è sopra tali soglie e quindi soggetti a tali controlli, la faq MISE- 7 contiene due precisazioni importanti:
a) per le macchine frigorifere e/o pompe di calore, anche se utilizzate talvolta per riscaldare, vale la soglia dei 12 kW: sono obbligatori i controlli di efficienza energetica se la potenza utile della macchina in una delle modalità di utilizzo (climatizzazione invernale/estiva) è tale o superiore;
b) in caso di presenza di più macchine/generatori, per verificare se si supera le soglie di potenza che comportano gli obblighi relativi ai controlli di efficienza energetica, “la somma delle potenze va effettuata solo quando le macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione. Per i singoli apparecchi con potenza inferiore ai valori limite riportati sul suddetto allegato A [per i generatori a fiamma o alimentati da teleriscaldamento 10 kW – per le macchine frigorifere 12 kW – per gli impianti cogenerativi 50 kW elettrici] non si compilano, pertanto, i rapporti di controllo di efficienza energetica”.
Quindi, per gli apparecchi dello stesso tipo collegati a uno stesso sottosistema di distribuzione va considerata la potenza nominale utile complessiva. Per gli apparecchi NON al servizio di uno stesso sottosistema di distribuzione bisogna considerare la potenza utile nominale dei singoli apparecchi, ed eseguire i controlli di efficienza energetica solo per i singoli apparecchi con potenze utili nominali a partire da 10 kW nel caso di stufe o caldaie (12 kW nel caso di macchine frigorifere/pompe calore ).

tab_a

APE E CODICE CATASTO IMPIANTI TERMICI IN TOSCANA

La Regione Toscana in attuazione dell’art. 23 ter della L.R. 39/2005 e s.m.i. ha istituito il sistema informativo regionale sull’efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti denominato “sistema informativo regionale sull’efficienza energetica” (SIERT) che comprende l’archivio informatico degli attestati di prestazione energetica, gli elenchi dei soggetti certificatori e degli ispettori degli impianti termici nonché il catasto degli impianti di climatizzazione.

Dal 18/02/2019 la trasmissione dell’APE in regione è possibile solo per via telematica attraverso il portale del SIERT

https://siert.regione.toscana.it/

QUANDO E’ OBBLIGATORIO

Il Codice Catasto è obbligatorio solo per gli impianti sopra soglia ovvero:

  • impianti di potenza termica utile nominale a partire da 10 kW per gli impianti di climatizzazione invernale
  • impianti di potenza termica utile nominale a partire da 12 kW per gli impianti di climatizzazione estiva/invernale con generatore a pompa di calore o gruppo frigorifero

 

COS’E’ IL CODICE CATASTO IMPIANTI

Il CODICE CATASTO IMPIANTI TERMICI (CIT) è un codice a 10 cifre che identifica univocamente un impianto ed è unico per ogni unità immobiliare come si legge alla FAQ del SIERT della Regione Toscana che recita:

“Il codice catasto regionale è un codice a 10 cifre che identifica univocamente un impianto.

Per gli impianti esistenti prima dell’entrata in funzione dell’applicativo SIERT, essi sono stati automaticamente importati dai portali delle vecchie agenzie energetiche e ricodificati con il nuovo codice regionale, mentre per le nuove costruzioni o per gli impianti che prima non erano soggetti a controllo o non erano stati accatastati, è il manutentore ad assegnare all’utente un proprio codice catasto che dovrà poi accatastare sul CIT con apposita procedura.
Il codice catasto è unico per unità immobiliare come si legge alla FAQ 4.2 del documento di faq regionale che recita:
“Per ogni sistema edificio/impianto, di norma, va compilato un solo libretto di impianto in modo da stabilire un legame univoco tra edificio e codice di impianto che sarà attribuito dal catasto regionale degli impianti termici. Solo nel caso di impianti centralizzati nei quali l’impianto di climatizzazione invernale è distinto dall’impianto di climatizzazione estiva (impianti che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati) è necessario compilare due diversi libretti di impianto”.

DOVE SI TROVA IL CODICE CATASTO

codice catasto impianti

codice catasto impianti

Il codice catasto impianti si trova nel rapporto di controllo efficienza energetica e nel libretto di impianto. Attenzione, molto spesso si trovano codici di 4, 5 o 6 cifre che vanno completati inserendo davanti gli zero sufficienti a formare un codice di 10 cifre altrimenti il portale del SIERT non lo accetta.

APE E CODICE CATASTO IMPIANTI

Nel caso di impianti di climatizzazione invernale con potenza utile superiore a 10 kW e di climatizzazione estiva con potenza utile superiore a 12 kW  l’APE è valido solo se è presente il CODICE CATASTO IMPIANTI TERMICI (CIT) che deve obbligatoriamente essere riportato nell’Attestato di Prestazione Energetica.

Come riportato nel manuale d’uso per i certificatori scaricabile dal sito del SIERT è concesso omettere il codice catasto degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva anche se con potenza superiore a quelle di soglia precedentemente indicate (10 kW e 12 kW) solo ed esclusivamente per le seguenti casistiche:

  • Edifici di nuova costruzione per i quali non sono ancora state attivate le utenze;
  • Edifici oggetto di ristrutturazioni importanti per i quali non sono ancora state riattivate le utenze a seguito di distacco;
  • Impianto disattivato (generatore scollegato dall’adduzione del combustibile o utenze disattivate);
  • Impianto per il quale non è possibile reperire il codice catasto a causa di procedura giudiziaria in corso (APE redatto per conto del Tribunale).
APE senza codice catasto impianti

APE senza codice catasto impianti

Nella relativa scheda scegliendo dal menu a tendina una delle suddette voci apparirà la corrispondente motivazione e nella casella per l’inserimento del codice catasto del pdf finale comparirà la seguente dicitura: “codice catasto omesso“.

 

 

QUANDO E’ POSSIBILE OMETTERE IL CODICE CATASTO NELL’APE

Ricapitolando, ecco i casi nei quali è possibile omettere il codice catasto nell’APE:

  • Impianti di potenza termica utile nominale < 10 kW per gli impianti di climatizzazione invernale (riscaldamento);
  • Impianti di potenza termica utile nominale < 12 kW per gli impianti di climatizzazione estiva/invernale con generatore a pompa di calore o gruppo frigorifero. “Per quanto riguarda le macchine frigorifere e/o pompe di calore, il Ministero precisa ulteriormente, con riferimento alla tabella dell’allegato A del D.P.R. 74/2013, che si procede al controllo di efficienza energetica solo quando la potenza utile, in una delle modalità di utilizzo (climatizzazione invernale/estiva), è maggiore o uguale a 12 kW. Per quanto riguarda i limiti degli intervalli di potenza di cui alla nota “1” dell’allegato A del D.P.R. 74/2013 che recita “I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori o delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto”, si precisa che per “stesso impianto” si intende che la somma delle potenze va effettuata solo quando le macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione. Per i singoli apparecchi con potenza inferiore ai valori limite riportati sul suddetto allegato A non si compilano, pertanto, i rapporti di controllo di efficienza energetica. Si precisa inoltre che non si possono fare accertamenti e/o le ispezioni su impianti per i quali non sono previsti controlli di efficienza energetica”. Cit. FAQ sugli impianti termici n.7 del 2015 del Mise. Ciò tuttavia non esime dalla redazione del libretto di impianto (Art.18 del DPGR 17/r). Si consiglia inoltre di conservare le schede tecniche e le fotografie delle targhette delle unità esterne;
  • Edifici di nuova costruzione con utenze non attivate;
  • Edifici oggetto di ristrutturazioni importanti con utenze ancora non riattivate a seguito di distacco;
  • Impianto per il quale non è possibile reperire il codice catasto a causa di procedura giudiziaria in corso (APE redatto per conto del Tribunale);
    1. a) Nel caso in cui si debba comunicare la disattivazione/dismissione di un impianto termico correttamente censito in banca dati (dotato di codice CIT) è necessario inviare il modulo di disattivazione/dismissione impianto (correttamente compilato e completo di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) alla sezione Catasto Impianti Termici (CIT) di competenza in base alla provincia.Impianto disattivato (generatore scollegato dall’adduzione del combustibile o utenze disattivate). Se l’impianto è disattivato esiste la possibilità di omettere il codice catasto impianti se sono presenti le condizioni di seguito  dettagliate. L’impianto deve essere scollegato idraulicamente e/o elettricamente oppure privo di fornitura di gas e/o energia elettrica; inoltre occorre che venga fatta la comunicazione di “disattivazione”  dell’impianto se non è mai stata fatta (con questo modulo: md_dismissione_disattivazione_esonero.pdf , da trasmettere alla sede competente territorialmente. Successivamente il tecnico certificatore procede con l’inserimento dei seguenti dati nell’APE: Con la modalità “completa” inserendo i dati dell’impianto, ma “flaggando” l’apposita casella in cui dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’impianto è disattivato e privo di codice catasto impianti oppure Con la modalità “ridotta” inserendo specifica nota nell’ APE stesso che motivi l’assenza del codice catasto impianti (impianto non attivo e non accatastato).Nel caso di impianti disattivati/dismessi precisiamo innanzitutto che dopo aver trasmesso l’APE bisogna sempre inviare il modulo di dismissione/disattivazione al CIT di competenza in base alla Provincia di ubicazione dell’impianto e fornendo quanti più dati possibili dell’impianto (matricola, pdr, pod) utili ai fini di una corretta registrazione della pratica. Ad esempio info.citsud@siert.regione.toscana.it per la  provincia di Siena. Nel caso di impianti disattivati/dismessi relativi ad un impianto termico correttamente censito in banca dati e dotato di codice catasto impianti CIT  , la comunicazione relativa al modulo di disattivazione dell’impianto in oggetto va  inviata  soltanto alla sezione catasto impianti termici (CIT) di competenza.  Ad esempio info.citsud@siert.regione.toscana.it per la  provincia di Siena. La procedura è la seguente:
    1. b) Nel caso in cui si debba comunicare la disattivazione/dismissione di un impianto termico non censito in banca dati (privo di codice CIT) è necessario inviare il modulo di disattivazione/dismissione impianto all’indirizzo: infoape@siert.regione.toscana.it indicando inoltre l’identificativo dell’APE (già trasmesso) a cui esso si riferisce.
  • Scalda acqua al servizio di singola unità immobiliare residenziale unifamiliare od assimilabile. Nel caso siano presenti apparecchi del genere, questi non rientrano nella definizione di impianto termico (come anche confermato dal D.Lgs 48/2020, scaricabile qui: https://siert.regione.toscana.it/documenti/dlgs48_2020.pdf) e non sono soggetti pertanto ai controlli di efficienza energetica (indipendentemente dalla potenza) e quindi neppure ad essere accatastati sul SIERT. In merito alla individuazione degli impianti di produzione di sola acqua calda sanitaria “assimilati” a residenziali unifamiliari, si rimanda anche alla FAQ presente sul SIERT: https://siert.regione.toscana.it/schedafaq.php?mn=11&stmn=1&faq_id=41. In tal caso il tecnico certificatore riporta gli specifici dati tecnici nella tabella degli impianti dell’APE, omettendo il codice catasto impianti.

C:UsersUtenteDocumentsgdrivearchstudioAPE2016GioVia De

L’ APE PER TUTTI

Il titolo farebbe supporre ad un invito alla motorizzazione di massa ma il mio intento era un altro.Vorrei spiegarvi in poche righe cos’è l’Attestato di Prestazione Energetica (cosiddetto APE) senza però entrare in tecnicismi che, se volete, potete andare a cercare nell’infinità di articoli in giro per il web (tutti fatti con lo stampino o quasi).

Dunque innanzitutto l’APE serve, anzi è indispensabile (pena multe salatissime) in caso di affitto o compravendita.

Nella mia esperienza l’APE è percepita da tutti come una tassa da pagare che pertanto deve essere la meno onerosa possibile e con ciò si spiega il fiorire di offerte sul web dove la si propone a prezzi stracciati anche al di sotto dei 50 euro.

Ora, non starò ad annoiarvi con i costi minimi che deve affrontare il professionista quali il sopralluogo (obbligatorio – beh io lo faccio sempre ma altri non saprei dirvi), il rilievo di superfici, altezze, aperture, tipo di infissi, murature, solai, caldaia, radiatori, ecc., la trasmissione telematica alla regione e bla bla bla ma vorrei suggerirvi come l’APE possa esservi veramente di aiuto, se fatta bene.

Allora, se osservate quella scala a colori in essa vi sono rappresentate 10 classi dalla A4 alla G con colori dal verde fino al rosso fuoco.
Se la vostra casa è verde ovvero diciamo dalla B alla A4 allora avrete consumi energetici bassissimi, quasi zero come nelle case cosiddette passive, ma se siete rosso fuoco ovvero in classe G allora son dolori.
Il vostro consumo è espresso in kWh/m2 anno e quindi con un rapido calcolo che tutti sono in grado di fare saprete quanto andrete a spendere … scherzo ovviamente.
Io lo so ma non ve lo dico, fatevelo dire da quello dei 49 euro compreso iva.
La cosa invece che mi preme dirvi è, indipendentemente da chi vi faccia l’APE, di andare a vedere la sezione (anch’essa obbligatoria, ma la fanno tutti ?) sugli Interventi Migliorativi ovvero quegli interventi che se messi in atto consentono un miglioramento dell’efficienza energetica del vostro edificio con un tempo di ritorno dell’investimento accettabile ovvero inferiore ai dieci anni.

Per tutto il resto … a disposizione.

Richiedi l’APE o mandami una mail all’indirizzo info@simonecasini.it oppure telefonami senza impegno al 334 89 75 092

WhatsApp Chat
Invia