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Tabella Massimali di Costo – Allegato I – Bozza Decreto Attuativo Superbonus 110 percento

Di seguito la riproduzione integrale dell’Allegato I alla bozza di decreto attuativo contenente i massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore ai sensi dell’Allegato A della bozza di decreto attuativo del Superbonus al 110 percento ancora in fase di definizione:

BOZZA DECRETO ATTUATIVO MISE-MASSIMALI_ALL_I

Art. 2, comma 1, lett. a) interventi di riqualificazione energetica globale di cui al comma 344 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, eseguiti su edifici esistenti o su singole unità immobiliari esistenti

Tabella costi unitari ed esclusioni nella bozza di decreto attuativo del superbonus 110 percento

Secondo indiscrezioni di stampa di oggi 12 luglio 2020 (fonte sole 24 ore) l’allegato I allo schema di decreto attuativo del superbonus 110 per cento sarebbe costituito da una tabella contenente i massimali di spesa per le diverse tipologie di lavori ammessi alle detrazioni.

A titolo esemplificativo ed ovviamente non definitivo si riportano quelle tipologie di lavori per le quali sono uscite indiscrezioni sui costi unitari da applicare:

In una nota a margine viene specificato che i costi indicati nell’allegato I ricomprendono l’Iva, prestazioni professionali e complementari all’installazione e alla messa in opera delle tecnologie.

E’ del tutto evidente come, se fossero confermate tali indiscrezioni, i nuovi costi unitari potrebbero rappresentare in alcuni casi una forte limitazione ai tetti di spesa fissati dal decreto.

Attenzione a quanto contenuto nell’articolo 3 dello schema di decreto attuativo riferito ai limiti alle agevolazioni.

Secondo quanto indicato al comma 4 «non è consentito l’accesso alle detrazioni (… per interventi …) analoghi a interventi che già ne hanno beneficiato, eseguiti sullo stesso elemento edilizio e sullo stesso impianto da un tempo inferiore ai 10 anni dalla conclusione dei lavori».
In pratica se hai già usufruito di detrazioni fiscali (penso al 50 o al 65 % per ristrutturazioni o riqualificazioni energetiche) nei dieci anni precedenti non potrai accedere al superbonus per interventi sullo stesso elemento edilizio (ad esempio cappotto ma anche infissi) o sullo stesso impianto (ad esempio caldaia o pompa di calore).
Sempre che tutto venga confermato con l’approvazione definitiva del decreto attuativo !
Fonte: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/superbonus-limitato-nuovi-massimali-unitari-costo-ADPpSfd

Testo definitivo Superbonus 110 percento

Il 9 luglio è stata approvata alla Camera dei deputati la legge di conversione del decreto Rilancio, che non subirà più alcuna modifica nel passaggio in Senato per l’approvazione definitiva  entro il 18 luglio.

Di seguito il testo definitivo degli artt. 119 e 121 riguardanti il superbonus al 110 percento:

artt_119_121_DL RILANCIO

Conversione in legge Decreto Rilancio – art. 119 – Superbonus 110 percento

Prevista per l’8 luglio, con testo “blindato”,  la votazione alla Camera per la conversione in legge del Decreto Rilancio che poi dovrà passare in Senato per l’approvazione definitiva.

Ecco il testo del DL Rilancio posto a confronto con il testo emendato:

Art. 119 conversione in legge DL Rilancio

 

 

 

Validità dell’ APE e obbligo di aggiornamento

L’APE ( Attestato di Prestazione Energetica ) ha validità 10 anni.

Puoi vedere la data di scadenza del tuo APE sulla prima pagina in alto a destra.

aggiornamento APE

L’APE deve però essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.

L’art. 6, comma 5 del D.Lgs. 192/2005 sostituito dall’art. 6 della legge n. 90 del 2013 così recita:

 “L’attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.”

Pertanto secondo il dettato normativo la discriminante per l’aggiornamento è costituita dalla modifica della classe energetica indipendentemente dalla tipologia o entità dell’intervento.

Ma non è tutto, infatti l’art.6, comma 5 continua così:

La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, e al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all’attestato di prestazione energetica.

Pertanto nel caso in cui non siano state effettuate manutenzioni nei tempi previsti l’APE decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le operazioni di manutenzione previste per legge.

Ad esempio se, per legge, era prevista una manutenzione entro il 20 luglio 2020 e tale manutenzione non è stata eseguita, l’APE decade il 31 dicembre 2021.

Per sapere le scadenze previste per legge in funzione della tipologia di impianto e di fluido termovettore vedi l’articolo:

Manutenzione Caldaia e Pompa di calore in Toscana

CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO IN TOSCANA

Prima di addentrarci nella disciplina urbanistica per il cambio di destinazione d’uso in Toscana occorre partire dalla definizione che ne fa il Testo Unico dell’Edilizia all’art. 23-ter riportato integralmente in corsivo:

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
(G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001) aggiornato con le modifiche introdotte nel corso degli anni

Art. 23-ter. Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante
1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

  1. a) residenziale;
    a-bis) turistico-ricettiva;
    b) produttiva e direzionale;
    c) commerciale;
    d) rurale.
  2. La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.
  3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.

 

DESTINAZIONE D’USO

La destinazione d’uso dunque non è altro che la forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare e nel caso ve ne siano compresenti più di una per destinazione d’uso si deve intendere quella prevalente in termini di superficie utile ovvero superiore al 50% del totale. La superficie utile è quella calpestabile al netto delle murature che vengono escluse dal computo a differenza di quanto si fa per la superficie commerciale. Un errore comune è quello di considerare la superficie catastale come rilevabile dalla consultazione della visura catastale che è ben diversa dalla superficie utile.

La superficie utile viene così definita nel Regolamento Edilizio Unificato della Regione Toscana all’art.12 ed alla voce n. 14 dell’Allegato 1 di seguito riportata integralmente in corsivo: “Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto delle superfici accessorie (SA) e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre”.

CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO

destinazione usoPer cambio di destinazione d’uso si deve intendere la procedura urbanistica per la quale si attua il mutamento della destinazione d’uso originaria dell’immobile o regolarmente assentita dal comune in pratiche successive. Altro comunissimo errore è quello di identificare la destinazione d’uso urbanistica con quella catastale. Molto spesso infatti il cliente confonde le due fattispecie dando addirittura più importanza a quella catastale mentre è esattamente l’opposto. Purtroppo nel corso della mia carriera è capitato di dover “sanare” situazioni nelle quali  il tecnico aveva presentato il cambio di destinazione d’uso al catasto e non in comune. Il cambio di destinazione d’uso in catasto è enormemente più semplice in quanto è sufficiente presentare un DOCFA con il quale non si fa altro che comunicare al catasto, oggi Agenzia delle entrate, l’avvenuto cambio di destinazione d’uso mentre l’iter urbanistico è senza dubbio più articolato e non sempre possibile, come vedremo.

Al comma 3 viene demandato alle regioni l’adeguamento della normativa nazionale alla propria legislazione.

La regione Toscana ha recepito ed adeguato la normativa nazionale in questione per mezzo della Legge Regionale Toscana 65/2014 e delle sue successive integrazioni e modifiche tra le quali quella della L.R. 69/2019 che ha modificato il comma 6 dell’art. 191 in vigore dal 22/11/2019 per il quale i cambi di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti di cui all’art. 99  della stessa Legge Regionale,  con o senza opere edilizie, non possono essere più oggetto di sola comunicazione.

Per cambi di destinazione d’uso rilevanti si deve intendere i cambi di destinazioni d’uso tra le diverse categorie funzionali così come indicate al comma 1 dell’art. 23 ter del T.U.E. e, nel caso della regione toscana dall’art. 99 della L.R. 65/2014 per il quale vengono individuate le seguenti

CATEGORIE FUNZIONALI:

  1. residenziale;
  2. industriale e artigianale;
  3. commerciale al dettaglio;
  4. turistico-ricettiva;
  5. direzionale e di servizio;
  6. commerciale all’ingrosso e depositi;
  7. agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

 

Il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito a meno che gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali  o la disciplina di cui all’articolo 98 di distribuzione e localizzazione delle funzioni non stabiliscano limitazioni al mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale.

Il mutamento delle destinazioni d’uso da una all’altra delle categorie funzionali costituisce mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso.

Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali o la disciplina di cui all’articolo 98 di distribuzione e localizzazione delle funzioni possono individuare aree, diverse dalle zone omogenee “A” di cui al d.m. 1444/1968, nelle quali le seguenti categorie funzionali siano assimilabili:

  1. residenziale e direzionale e di servizio laddove reciprocamente funzionali;
  2. industriale e artigianale e commerciale, all’ingrosso e depositi, nonché direzionale e di servizio.

Il comma 4 dell’art. 99  ribadisce quanto già in precedenza esplicitato in merito all’individuazione della destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare che corrisponde a quella prevalente in termini di superficie utile.

Il comma 5 specifica che l’insediamento di grandi strutture di vendita o di medie strutture aggregate, aventi effetti assimilabili a quelle delle grandi strutture, sono ammessi solo tramite espressa previsione del piano operativo in conformità con la disciplina del piano strutturale. In assenza di tale previsione è precluso l’insediamento di strutture di vendita sopra richiamate, anche se attuato mediante interventi comportanti la modifica della destinazione d’uso di edifici esistenti o l’incremento della superficie di vendita di strutture commerciali già insediate.

Al comma 6 si stabilisce con precisione da dove si desume la destinazione d’uso di un immobile.

Si presume destinazione d’uso attuale ai fini della presente legge, quella risultante da:

  1. titoli abilitativi o altri atti pubblici;
  2. atti in possesso della pubblica amministrazione formati in data anteriore all’entrata in vigore dello strumento urbanistico comunale;
  3. in mancanza di uno degli atti di cui alle lettere a) e b), la posizione catastale quale risulta alla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico comunale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 83[2] per gli edifici situati nel territorio rurale.

QUANDO E’ POSSIBILE IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO

Una volta stabilita qual è la destinazione d’uso attuale attraverso una ricerca presso i competenti uffici comunale o se tale ricerca è infruttuosa attraverso una semplice visura catastale si pone il problema se il cambio di destinazione d’uso sia possibile.

Il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito a meno che la normativa comunale non stabilisca limitazioni anche per cambi di destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale come da combinato disposto dei commi 2 lett. a e 3 lett. b dell’art. 99  L.R. 65/2014.

Ogni fabbricato, soprattutto quelli di recente costruzione, è stato realizzato rispettando normative e regolamenti specifici per la destinazione d’uso per la quale è stato progettato.

Pertanto nel caso in cui si volesse cambiarne l’attuale destinazione d’uso occorrerà che lo stesso possegga le caratteristiche che consentano il rispetto dei requisiti di legge della nuova destinazione, quali ad esempio il rispetto dei rapporti aero-illuminanti e delle prescrizioni a carattere igienico-sanitario ed impiantistico ma soprattutto occorrerà accertarsi che il cambio di destinazione d’uso sia consentito nella zona di piano strutturale e di regolamento urbanistico (oggi piano operativo) nel quale l’immobile insiste attraverso la consultazione di mappe, regolamenti e sopratutto delle NTA (Norme Tecniche di Attuazione).

Nel caso in cui il cambio di destinazione d’uso configuri un incremento del carico urbanistico oltre ai diritti di segreteria occorrerà corrispondere anche gli oneri di urbanizzazione compresi i cambi di destinazione d’uso senza opere.

Solo dopo aver ottenuto il cambio di destinazione urbanistico si potrà presentare il DOCFA in catasto ( oggi Agenzia delle Entrate) per il relativo cambio di destinazione d’uso catastale.

Se hai necessità di un cambio di destinazione d’uso

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AQE Attestato di Qualificazione Energetica

L’ AQE Attestato di Qualificazione Energetica è un documento che svolge il ruolo di strumento di controllo in sede di deposito della fine lavori del rispetto, nei casi di nuove costruzioni o ristrutturazione degli edifici, delle prescrizioni volte a migliorare le prestazioni energetiche contenute nella relazione (ex Legge 10).
Deve essere redatto con i contenuti minimi di cui allo schema riportato nell’allegato 5 delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica scaricabile al seguente link del Mise:

Modello Fac-Simile AQE (Attestato Qualificazione Energetica)

DM_Linee_guida_APE_appendiceD

 

L’AQE viene asseverato dal direttore dei lavori con le modalità previste dall’Art. 3 del D.Lgs. 311/2006 di seguito riportato per l’intero:

Art. 3. Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

1. All’articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l‘attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.
3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il comune può richiedere la consegna della documentazione anche in forma informatica.».

Pertanto l’AQE va consegnato al comune (e non alla Regione come nel caso dell’APE) contestualmente alla documentazione relativa alla fine lavori. La fine lavori è inefficace se la stessa non è accompagnata dall’AQE asseverato. Sia la relazione ex Legge 10 che l’AQE sono conservate in comune ai fini degli accertamenti di cui al comma 4 dell’art. 8 del D.Lgs 162/2005 di seguito riportato integralmente:

4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d’opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale di cui al comma 1.(Relazione ex Legge 1

L’AQE si redige con appositi software certificati dal CTI che sono gli stessi che si usano per redigere l’APE con la procedura di calcolo di progetto o standardizzato che si basa sui dati in ingresso derivati dalla relazione ex Legge 10.

Differenze tra APE e AQE

  • L’ AQE può essere redatto anche da un tecnico abilitato che è stato coinvolto nei lavori dell’ edificio da valutare, mentre nel caso dell’APE il certificatore energetico è un soggetto estraneo a tutte le fasi del processo di progetto e realizzazione incluso ogni rapporto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati e di non essere ne’ coniuge, ne’ parente fino al quarto grado del proprietario ai sensi del comma a), art. 3 del DPR 16 aprile 2013, n. 75;
  • L’ AQE non prevede l’assegnazione di una classe energetica a differenza dell’APE;
  • L’ AQE va consegnato al comune mentre l’APE alla Regione.

Quando è obbligatorio redigere l’AQE?

I casi in cui vige l’obbligo di redigere l’AQE sono definiti nell’articolo 3 del D.Lgs. 192/2005 riportato di seguito per l’intero:

Art. 3. Ambito di intervento
(articolo così modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 311 del 2006)

(ai sensi dell’art. 18, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2013, alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’art. 4, comma 1, , sono abrogati i commi 1 e 2 del presente art. 3).

1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:

a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3;
b) all’esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7 e 9;
(lettera così modificata dall’art. 3, comma 1, legge n. 90 del 2013)
c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto all’articolo 6.

2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all’articolo 4, è prevista un’applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:

a) una applicazione integrale a tutto l’edificio nel caso di:

1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati;
2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati;

b) una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell’edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell’intero edificio esistente;
c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:

1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all’infuori di quanto già previsto alle lettere a) e b);
2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;
3) sostituzione di generatori di calore.

2-bis. Il presente decreto si applica all’edilizia pubblica e privata.
(comma introdotto dall’art. 3, comma 1, legge n. 90 del 2013)

2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare:
(comma introdotto dall’art. 3, comma 1, legge n. 90 del 2013)

a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici;
b) le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici quando sono oggetto di:

1) nuova costruzione;
2) ristrutturazioni importanti;
3) riqualificazione energetica;

c) la definizione di un Piano di azione per la promozione degli edifici a “energia quasi zero”;
d) l’attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari;
e) lo sviluppo di strumenti finanziari e la rimozione di barriere di mercato per la promozione dell’efficienza energetica degli edifici;
f) l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici;
g) la realizzazione di un sistema coordinato di ispezione periodica degli impianti termici negli edifici;
h) i requisiti professionali e di indipendenza degli esperti o degli organismi cui affidare l’attestazione della prestazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione;
i) la realizzazione e l’adozione di strumenti comuni allo Stato e alle regioni e province autonome per la gestione degli adempimenti a loro carico;
l) la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore;
m) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all’orientamento della politica energetica del settore.

3. Sono escluse dall’applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:
(comma così sostituito dall’art. 3, comma 1, legge n. 90 del 2013)

a) gli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis;
b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter;
f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

3-bis. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera a), il presente decreto si applica limitatamente alle disposizioni concernenti:
(comma introdotto dall’art. 3, comma 1, legge n. 90 del 2013)

a) l’attestazione della prestazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 6;
b) l’ esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici, di cui all’articolo 7.

3-bis. 1. Gli edifici di cui al comma 3, lettera a), sono esclusi dall’applicazione del presente decreto ai sensi del comma 3-bis, solo nel caso in cui, previo giudizio dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle prescrizioni implichi un’alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici.
(comma introdotto dall’art. 3, comma 1, legge n. 90 del 2013)

3-ter. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera d), il presente decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.
(comma introdotto dall’art. 3, comma 1, legge n. 90 del 2013)

Sito ENEA 2020 per detrazioni fiscali su abitazioni e condomini

POSTER_BONUS - versione WEB

Sito ENEA 2020 per detrazioni fiscali su abitazioni e condomini

La Legge di Bilancio 2020 ha rinnovato le detrazioni fiscali per le abitazioni e i condomini – i cosiddetti ecobonus, bonus casa, sismabonus, bonus verde – e introdotto il bonus facciate.

È attivo il nuovo sito dell’Enea per trasmettere i dati che riguardano gli interventi conclusi durante il 2020 relativi al bonus facciate, all’ecobonus e alla detrazione per le ristrutturazioni edilizie.

La trasmissione all’ENEA deve essere fatta entro 90 giorni dalla data di fine lavori.

Per “data di fine lavori” si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori quando prevista, la data di collaudo anche parziale, la data della dichiarazione di conformità quando prevista. Per gli elettrodomestici si può considerare la data del bonifico (fonte FAQ 4.A delle FAQ Bonus Casa scaricabili al seguente link https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/bonus-casa/faq-bonus-casa.html)

Per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 25 marzo 2020, i 90 giorni per l’invio decorrono dal 25 marzo 2020, data di attivazione del nuovo sito.

detrazionifiscali.enea.it

Documentazione da inviare all’Enea

Sezione Ecobonus

Riqualificazione energetica – ex legge 296/2006

Nella sezione Ecobonus deve essere inviata la documentazione riguardante le riqualificazioni energetiche (detrazioni del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% , 85%) ed il “bonus facciate” (detrazioni del 90%)

Relativamente all’ecobonus, si segnala il sito-vademecum di Enea che si trova al seguente link: www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum.html

Portale invio Ecobonus

Sezione Bonus Casa

Ristrutturazioni edilizie – Art. 16 bis del DPR 917/86

Nella sezione Bonus Casa dedicata alle ristrutturazioni edilizie (detrazioni del 50%) deve essere inviata la documentazione riguardante interventi per il risparmio energetico e per l’utilizzo di fonti rinnovabili.

Portale invio Bonus Casa

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria che NON migliorino l’efficienza energetica (es. modifiche partizioni interne, rifacimento pavimentazioni), non si deve presentare alcunchè ad ENEA in quanto la trasmissione dei dati va effettuata per i soli interventi che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti di energia rinnovabile elencato nella Guida Rapida ENEA e nella seguente tabella scaricabile al link: elenco_interventi_bonus_casa

elenco_interventi_bonus_casa

Quesiti e FAQ

Per particolari esigenze Enea ha creato una finestra per il cittadino: il lunedì e il mercoledì (dalle 12.00 alle 15.00) è possibile inviare quesiti cliccando sul link in verde che compare alla pagina www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/contatti/quesiti-di-natura-tecnico-procedurale.html

Si segnalano, inoltre, i link per l’accesso alle Faq per il bonus casa e l’ecobonus.

Poster Riepilogativo

Ai seguenti link del sito ENEA è disponibile un poster riepilogativo delle diverse forme di agevolazione a disposizione dei cittadini e delle caratteristiche e vantaggi offerti da ciascuna misura.

POSTER RIEPILOGATIVO – VERSIONE WEB

Il prospetto riepilogativo – realizzato dalla software house “Logical Soft” ed approvato da ENEA DUEE – è liberamente utilizzabile e riproducibile, anche per attività istituzionale o pratica professionale, purché sia sempre citata, come in questo caso, la fonte.

AUTORI S. Tirinato, A. Castagna per Logical Soft
EDITORE Agenzia Nazionale Efficienza Energetica – ENEA
FORMATO Ebook
PAGINE 1
DATA PUBBLICAZIONE Febbraio 2020 (I Edizione)

Regolamento di attuazione dell’articolo 141 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente l’elenco della documentazione e degli elaborati progettuali da allegare alla richiesta di permesso di costruire, alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione di inizio lavori asseverata.

 

Con Delibera n.480 del 14 aprile 2020 della Regione Toscana è uscito il Regolamento di attuazione dell’articolo 141 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente l’elenco della documentazione e degli elaborati progettuali da allegare alla richiesta di permesso di costruire, alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione di inizio lavori asseverata.

Di seguito l’allegato 1 contenente il quadro riepilogativo della documentazione e degli elaborati progettuali da allegare alle pratiche edilizie:

Allegato 1
Legenda
X = elaborato obbligatorio
O = elaborato obbligatorio in funzione dello specifico intervento da realizzare (cfr. art. 5, c. 2)
Note:
(1) Per le opere e gli interventi che, ai sensi dell’art. 134, commi 2 e 2 bis della l.r. 65/2014, possono essere realizzati mediante SCIA in alternativa al permesso di costruire, gli elaborati progettuali da produrre sono i medesimi richiesti in caso di permesso di costruire.
(2) Per le opere e gli interventi per i quali, ai sensi dell’art. 135, comma 5 della l.r. 65/2014, può essere richiesto il permesso di costruire in alternativa alla SCIA, gli elaborati progettuali da produrre sono i medesimi richiesti in caso di SCIA.
(3) In presenza della condizione “or” è obbligatorio almeno uno tra gli elaborati indicati.

 

Di seguito il testo integrale del Regolamento:

 

Regolamento di attuazione dell’articolo 141 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente l’elenco della documentazione e degli elaborati progettuali da allegare alla richiesta di permesso di costruire, alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione di inizio lavori asseverata.

 

Preambolo

 

Visto l’articolo 117, comma 6 della Costituzione;

 

Visto l’articolo 42 dello Statuto;

 

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), ed, in particolare, l’articolo 141, commi 1 e 1 bis;

 

Visto l’articolo 5, comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

 

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);

 

Visto l’articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124);

 

Vista la deliberazione di Giunta regionale 25 settembre 2017, n.1031 (Adempimenti conseguenti all’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 6 luglio 2017 “Repertorio atti n. 77 Conferenza unificata” e alla deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2017, n.646. Approvazione dei moduli unici regionali per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attività commerciali e assimilate e approvazione dei moduli unici regionali definitivi in materia edilizia);

 

Visto il parere del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 19.12.2020;

 

Visti gli esiti della procedura di concertazione istituzionale e generale esperita in forma congiunta in data 28.1.2020;

 

Visto il parere della struttura regionale competente di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

 

Vista la deliberazione della Giunta regionale …………., n. ….  di adozione dello schema di regolamento, ai fini dell’acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell’articolo 42 dello Statuto regionale;

 

 

 

Considerato quanto segue:

 

  1. ai fini della individuazione della documentazione obbligatoria da presentare allo sportello unico ai fini della richiesta di permesso di costruire, SCIA o CILA è necessario fare riferimento alla modulistica unica regionale approvata con la deliberazione della Giunta regionale 1031/2017 ed, in particolare, alla sezione “Quadro riepilogativo della documentazione” contenuta in ciascun modulo;

 

  1. ai fini dell’individuazione della documentazione da allegare alla richiesta di permesso di costruire, alla SCIA o alla CILA per gli interventi da eseguire in zone soggette a tutela paesaggistica, si rinvia a quanto disposto dal d.p.c.m. 12 dicembre 2005 che individua in modo esaustivo la documentazione tecnica da allegare all’istanza di autorizzazione paesaggistica;

 

  1. in osservanza dei principi stabiliti dalla l.124/2015, nonché ai sensi dell’articolo 2, comma 4 del d.lgs.126/2016, è necessario tenere conto che non è consentito ai comuni richiedere documenti ulteriori rispetto a quelli indicati nella modulistica unica regionale e richiamati nel presente regolamento oppure documenti già in possesso della pubblica amministrazione;

 

  1. è necessario definire i contenuti degli elaborati progettuali, allegati alla richiesta di permesso di costruire, alla SCIA o alla CILA e specificarne il carattere obbligatorio in funzione delle diverse categorie di intervento edilizio;

 

  1. è opportuno che il tecnico incaricato della progettazione abbia la possibilità di valutare l’adeguatezza dei contenuti degli elaborati progettuali ed il grado di dettaglio necessario degli stessi, in funzione della effettiva entità e complessità delle opere da realizzare;

 

 

 

Si approva il presente regolamento:

 

 

Capo I 

 Disposizioni generali

 

Art. 1 

Oggetto del regolamento

 

  1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 141 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), il presente regolamento elenca la documentazione da trasmettere, per via telematica, allo sportello unico ai fini della richiesta di permesso di costruire, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), nonché le relative varianti, sulla base della modulistica unica approvata con deliberazione della Giunta regionale.
  2. In relazione alle istanze, segnalazioni e comunicazioni di cui al comma 1, il presente regolamento stabilisce l’elenco degli elaborati progettuali da allegare per ogni tipo di opera e di intervento e ne definisce i relativi contenuti nonché le modalità di redazione ai fini dell’invio telematico.
  3. L’allegato 1 del presente regolamento è costituito da una tabella che indica in modo sintetico, per ogni tipo di opera e di intervento, gli elaborati progettuali da presentare allo sportello unico unitamente alla richiesta di permesso di costruire, alla SCIA e alla CILA, specificando quali sono gli elaborati obbligatori e quali invece gli elaborati che devono essere presentati solo se pertinenti e necessari rispetto allo specifico intervento da realizzare.

 

  1. Nel caso di interventi ricadenti in zone soggette a tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 134 e 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) , per la definizione dei contenuti e dei criteri di redazione della relazione paesaggistica che correda l’istanza di autorizzazione paesaggistica si fa riferimento al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

 

Capo II 

 

 Documentazione obbligatoria

da trasmettere unitamente alle istanze

 

Art. 2 

Interventi soggetti a permesso di costruire

  1. Per gli interventi soggetti a permesso di costruire ai sensi dell’articolo 134 della l.r. 65/2014, la documentazione da trasmettere allo sportello unico è la seguente:

 

  1. a) domanda da parte del proprietario o dell’avente titolo su modulo unico regionale, con allegati:

 

1) indicazione dei soggetti coinvolti su apposito modulo unico regionale;

2) ricevuta di versamento dei diritti di segreteria;

3) attestazione del versamento dell’imposta di bollo (estremi del codice identificativo della marca da bollo o identificativo della ricevuta di pagamento);

 

  1. b) relazione tecnica di asseverazione del progettista abilitato su modulo unico regionale, con allegati:

 

1) elaborati progettuali esplicativi dell’intervento da realizzare, redatti secondo le indicazioni fornite all’articolo 5;

2) documentazione fotografica dello stato di fatto, secondo le indicazioni fornite all’articolo 7;

 

  1. c) eventuale ulteriore documentazione necessaria per la valutazione del progetto e l’esecuzione dell’intervento edilizio, prevista nella modulistica unica regionale approvata con la deliberazione di cui al comma 1 dell’articolo 1.

 

  1. La documentazione di cui al comma 1 è presentata anche nel caso di interventi per i quali è richiesto il permesso di costruire in alternativa alla SCIA ai sensi dell’articolo 135, comma 5 della l.r. 65/2014.

 

Art. 3 

 Interventi soggetti a SCIA

  1. Per gli interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 135 della l.r. 65/2014, la documentazione da trasmettere allo sportello unico è la seguente:

 

  1. a) segnalazione certificata di inizio attività da parte del proprietario o dell’avente titolo su modulo unico regionale, con allegati:

 

1) indicazione dei soggetti coinvolti su apposito modulo unico regionale;

2) ricevuta di versamento dei diritti di segreteria;

 

  1. b) relazione tecnica di asseverazione del progettista abilitato su modulo unico regionale, con allegati:

 

1) elaborati progettuali esplicativi dell’intervento da realizzare, redatti secondo le indicazioni fornite all’articolo 5;

2) documentazione fotografica dello stato di fatto, secondo le indicazioni fornite all’articolo 7;

 

 

  1. c) eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’esecuzione dell’intervento edilizio, prevista nella modulistica unica regionale approvata con la deliberazione di cui al comma 1 dell’articolo 1.

 

  1. La documentazione di cui al comma 1 è presentata anche nel caso di interventi realizzati mediante SCIA in alternativa al permesso di costruire ai sensi dell’articolo 134, comma 2 della l.r. 65/2014.

 

Art. 4 

Interventi soggetti a CILA

  1. Per gli interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 136 della l.r. 65/2014, la documentazione da trasmettere allo sportello unico è la seguente:

 

  1. a) comunicazione dell’interessato su modulo unico regionale comprensiva delle dichiarazioni del progettista, con allegati:

 

1) indicazione dei soggetti coinvolti su apposito modulo unico regionale;

2) elaborati progettuali esplicativi dell’intervento da realizzare, redatti secondo le indicazioni fornite all’articolo 5;

 

  1. b) eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’esecuzione dell’intervento edilizio, prevista nella modulistica unica regionale approvata con la deliberazione di cui al comma 1 dell’articolo 1

 

 

 

Capo  III 

 Elaborati progettuali e documentazione fotografica

 

Art. 5 

 Elaborati progettuali

  1. Gli elaborati progettuali relativi all’intervento da realizzare, costituenti allegato alla relazione tecnica di asseverazione del progettista abilitato in caso di permesso di costruire e SCIA o alla comunicazione in caso di CILA, garantiscono la completa illustrazione del progetto e della effettiva consistenza dei lavori da realizzare e contengono tutte le informazioni necessarie per consentire la verifica della conformità del progetto alla vigente normativa in materia edilizia ed urbanistica. Essi sono i seguenti:

 

  1. a) relazione tecnica di progetto, con i contenuti di cui all’articolo 6;

 

  1. b) relazione di analisi storico-critica che documenti gli elementi tipologici, formali e strutturali di valore, nel caso di immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo o comunque definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali o dal regolamento edilizio;

 

  1. c) individuazione dell’area interessata dall’intervento su estratto di mappa catastale, in copia aggiornata;

 

  1. d) individuazione dell’area interessata dall’intervento su estratto della cartografia dello strumento della pianificazione urbanistica vigente e adottato;

 

  1. e) planimetria generale dell’area interessata dall’intervento o dell’area di pertinenza dell’edificio oggetto di intervento, in scala adeguata e comunque non inferiore a 1:500 contenente, nel rispetto di quanto specificato al comma 3:

 

1)  orientamento geografico;

2) individuazione e determinazione della superficie fondiaria (SF) del lotto urbanistico di riferimento, se necessario;

3)  indicazione della larghezza delle strade prospicienti il lotto e dei relativi marciapiedi, se esistenti;

4)  individuazione dei fabbricati limitrofi, delle relative distanze ed altezze, delle pareti finestrate e di ogni altro elemento utile ad illustrare l’inserimento dell’opera in progetto nel contesto esistente;

5)  individuazione di infrastrutture ed opere poste in prossimità dell’intervento e relativa fascia di rispetto, quali, a titolo d’esempio, cigli stradali e ferroviari, corsi d’acqua, cimiteri; 

6) individuazione della proiezione sul terreno del perimetro dell’edificio o del manufatto edilizio oggetto di intervento, con l’indicazione della distanza di ciascun lato rispetto al confine più prossimo o ai fabbricati limitrofi;

7) indicazione delle quote altimetriche significative, sia naturali che di progetto, rispetto alla quota stradale riferita a punti fissi e inamovibili facilmente identificabili e, se necessario, in quota assoluta sul livello del mare; 

8) indicazione degli spazi da destinare a parcheggio per la sosta stanziale, nel rispetto della normativa statale o comunale vigente;

9) indicazione dell’ubicazione, del numero e delle specie delle alberature presenti e di progetto;

 

  1. f) elaborato contenente schemi grafici esemplificativi e calcoli analitici, con la dimostrazione del rispetto dei parametri previsti dalla vigente disciplina urbanistico-edilizia;

 

  1. g) piante quotate di ciascun piano dell’edificio o del manufatto edilizio interessato dall’intervento, nella scala minima 1:100, compresi gli eventuali piani parzialmente o totalmente interrati e la copertura; in ciascuna pianta sono indicati, nel rispetto di quanto specificato al comma 3:

 

1)  le dimensioni esterne perimetrali;

2)  le dimensioni interne utili, compresa la superficie e l’altezza, di ciascun locale e le dimensioni di corti, chiostrine, intercapedini, balconi, terrazze, scale, ascensori e montacarichi;

3)  lo spessore delle murature interne ed esterne;

4)  le quote relative a ciascuna apertura interna o esterna;

5)  l’uso di ciascun locale, compresi quelli accessori;

6)  la sistemazione delle aree scoperte;

7)  la tabella di verifica del rispetto dei rapporti aero-illuminanti;

8)  la posizione delle linee di sezione;

 

  1. h) sezioni verticali quotate dell’edificio o del manufatto edilizio, nella stessa scala delle piante; le sezioni, in numero minimo di due eseguite su piani tra loro ortogonali e comunque in numero sufficiente a fornire una rappresentazione altimetrica completa dell’edificio o del manufatto edilizio, sono eseguite nei punti più significativi dell’opera, con interessamento delle intercapedini, quali, ad esempio, vespai, scannafossi e cavedi, e del vano scala, qualora presenti. In ciascuna sezione sono indicati, nel rispetto di quanto specificato al comma 3:

 

1)  l’andamento altimetrico del terreno nello stato esistente ed in quello di progetto;

2)  la sezione normale della strada esistente e di quella eventualmente in progetto;

3)  l’altezza utile (HU) dei locali dei diversi piani;

4)  lo spessore dei solai di piano e di copertura;

5)  le quote altimetriche di tutti i piani di calpestio, quali solai, balconi, terrazze e  marciapiedi, e dei piani di imposta delle coperture;

6) l’altezza dell’edificio (HMax), intesa come altezza massima tra quella dei vari fronti, misurata secondo i criteri indicati nell’articolo 17 del regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 luglio 2018, n.39 (Regolamento di attuazione dell’articolo 216 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio);

7)  l’altezza dei muri di cinta e delle altre recinzioni sia verso gli spazi pubblici che privati;

8)  le dimensioni delle eventuali intercapedini, dei vespai e delle parti aggettanti;

9)  tutti i dati necessari per illustrare la relazione ed i rapporti altimetrici dell’edificio con le aree e gli edifici confinanti, con le livellette stradali e, se necessario, in quota assoluta sul livello del mare;

 

  1. i) prospetti quotati di tutte le facciate, nella scala minima 1:100, con tutti gli elementi identificativi dell’intervento e con la indicazione dell’altezza del fronte (HF), dei materiali utilizzati per le finiture, compresi i sistemi di chiusura e di oscuramento; qualora l’edificio o il manufatto edilizio sia aderente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono almeno le linee e i contorni di quelli adiacenti, allo scopo di valutare correttamente allineamenti e dislivelli;

 

  1. j) particolari architettonici e decorativi, in scala 1:20, se significativi per la valutazione dell’intervento;

 

  1. k) schema dell’impianto di raccolta e smaltimento dei reflui in scala adeguata e comunque non inferiore a 1:500, in cui si evidenzi il distinto percorso delle acque di rifiuto, distinte in acque nere, chiare saponose e meteoriche, il loro trattamento e lo smaltimento finale.

 

  1. Alla richiesta di permesso di costruire, alla SCIA e alla CILA sono allegati gli elaborati progettuali individuati nell’allegato 1 del presente regolamento come “obbligatori” in funzione del tipo di intervento edilizio. Sono altresì allegati, se pertinenti rispetto allo specifico intervento da realizzare e necessari alla compiuta rappresentazione ed illustrazione dell’intervento stesso e alla verifica di conformità urbanistico-edilizia, gli elaborati progettuali individuati nel medesimo allegato 1 come “obbligatori in funzione dello specifico intervento”.
  2. In funzione della effettiva entità e complessità delle opere da realizzare, il progettista adegua e proporziona la produzione, l’estensione ed il dettaglio degli elaborati progettuali di cui al comma 1.
  3. Gli elaborati progettuali di cui al comma 1, lettere e), g), h) e i), ove necessario, sono prodotti nello stato precedente l’intervento, nello stato di progetto e nello stato sovrapposto.
  4. Nel caso di titoli in variante, sono prodotti appositi elaborati dello stato sovrapposto che mettano a confronto la previsione in variante sia con la precedente soluzione progettuale, sia con lo stato antecedente ai lavori.
  5. Tutti gli elaborati progettuali sono muniti di apposita mascherina per l’univoca definizione del loro contenuto e della scala di rappresentazione.

 

Art. 6 

Relazione tecnica di progetto

  1. La relazione tecnica di progetto illustra l’intervento in progetto, anche in riferimento ai presupposti di fattibilità di quest’ultimo in relazione ai vincoli insistenti sull’area o sull’edificio, alle norme incidenti sull’attività urbanistico-edilizia, alla disciplina dello strumento di pianificazione urbanistica vigente e di quello eventualmente adottato e del regolamento edilizio comunale.
  2. Oltre a quanto indicato al comma 1, la relazione tecnica di progetto contiene informazioni, da produrre in funzione dello specifico intervento in progetto, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: elementi strutturali, qualità dei materiali, finiture; requisiti igienico sanitari, quali altezze e superfici minime dei locali, impianto di riscaldamento, illuminazione, aerazione naturale o meccanica, aspirazione di fumi vapori ed esalazioni; approvvigionamento idrico, raccolta e smaltimento dei reflui; caratteristiche, dimensionamento e aerazione delle autorimesse; sistemazione delle aree scoperte; ogni altro elemento che il progettista ritenga utile al fine di agevolare la valutazione del progetto.
  3. Nel caso di intervento su edificio o manufatto edilizio esistente, la relazione tecnica di progetto contiene la descrizione dello stesso, delle sue caratteristiche architettoniche e strutturali e del suo stato di conservazione.

 

Art. 7 

Documentazione fotografica

  1. La documentazione fotografica, generale e di dettaglio, da allegare alla relazione tecnica di asseverazione del progettista abilitato per gli interventi soggetti a permesso di costruire e a SCIA, documenta

lo stato di fatto del sito o dell’edificio o manufatto edilizio interessato dall’intervento, nonché eventualmente degli edifici contermini, attraverso fotografie significative in relazione all’intervento in progetto.

  1. La documentazione fotografica è corredata di riferimenti numerici e di una planimetria generale in cui sono indicati i punti di ripresa fotografica.

 

Art. 8 

Disposizioni finali

  1. Con decreto del dirigente regionale competente sono definite le modalità di redazione e presentazione telematica della documentazione oggetto del presente regolamento.
  2. Il presente regolamento si applica alle richieste di permesso di costruire e alle SCIA, nonché alle relative varianti, e alle CILA presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore.

 

Il testo integrale del Regolamento comprensivo di allegato può essere scaricato nel sito dell Regione Toscana al seguente link:

https://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/10/CM29/affari/testo4343.pdf

DOCFA : Planimetrie e poligoni

Il presente articolo – DOCFA : Planimetrie e poligoni – non ha alcuna pretesa di essere esaustivo ma semplicemente di fornire le basi essenziali per quei colleghi che si approcciano per la prima volta alla redazione delle planimetrie ed alla conseguente individuazione dei poligoni necessari per la presentazione della pratica DOCFA.

PLANIMETRIE

Nel caso in cui abbiate a disposizione un  file cad magari fatto con programmi diversi da autocad vi consiglio come prima cosa di farne una copia, attivare tutti i livelli, eliminare tutti gli elementi superflui (quote, retini, tabelle, arredi, sanitari, ecc.), selezionare tutto ed esplodere magari anche più volte in modo da essere sicuri di non lasciare gruppi, blocchi o quant’altro. Suggerirei di eliminare anche tutti i testi perché a volte quando si importano nel docfa non li riconosce o restituisce un errore. Tanto sono pochi i testi da inserire come vedremo in seguito. Una volta ripulito il più possibile scegliete il file di modello in dxf disponibile nel sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente link :

MODELLI

in funzione del formato e della scala sulla quale importare o più semplicemente incollare la vostra planimetria.

La circolare n.9/2001 fornisce le seguenti spiegazioni in riferimento ai modelli messi a disposizione:

“Per facilitare le operazioni di acquisizione delle planimetrie vettoriali, sono disponibili, unitamente alla procedura Docfa, esempi di planimetrie nei due formati A/3 e A/4, nelle
scale più comuni, contenenti solo il riquadro che delimita il disegno planimetrico. In entrambi i formati A/3 e A/4 il riquadro, di forma rettangolare, è orientato con il lato maggiore in verticale. L’orientamento della planimetria nei due formati non deve essere modificato, la planimetria quindi non deve essere ruotata.”

Nei modelli oltre al layer “RIQUADRO” dove è presente il solo riquadro è presente anche il layer “O” all’interno del quale inserire la nostra planimetria. A questi due livelli occorre aggiungere anche il layer “DOCFA_POLIGONI” per l’inserimento dei poligoni.

LE REGOLE

Ciascuna planimetria deve essere correttamente ed accuratamente disegnata, secondo le regole correnti dei disegni edili, nella scala di 1:200 tenendo presente che, per unità immobiliari di dimensioni contenute, è consentita l’adozione della scala 1:100, ovvero 1:50.

Per le unità immobiliari in villa, in castelli o signorili, nonché per le unità a destinazione speciale o particolare è consentito l’uso nella rappresentazione grafica della scala 1:500.

La planimetria, a pena di mancata accettazione della pratica Docfa, DEVE CONTENERE:

  • la corretta indicazione della scala di rappresentazione che deve essere unica all’interno di una singola scheda;
  • l’indicazione dell’altezza dei singoli locali; nel caso di altezza costante su tutto il piano è sufficiente riportarne la misura una volta sola; nel caso di locali ad altezza variabile, per ciascuno di essi devono essere riportate le altezze: minima e massima; nel caso di altezza minima inferiore a m. 1,50, deve essere rappresentata, a linea tratteggiata sottile, la delimitazione tra le porzioni a diversa altezza e, a margine della stessa, deve essere riportata l’indicazione h = m. 1,50i valori dell’altezza sono espressi in metri, con arrotondamento ai cinque centimetri, misurati da pavimento a soffitto;
  • il simbolo di orientamento a mezzo di freccia rivolta verso il Nord, tracciato esternamente al disegno, in qualunque posizione, ma preferibilmente in basso a destra del foglio;
  • la corretta indicazione del piano o dei piani in caso fossero in numero maggiore di uno; la planimetria delle unità immobiliari a più piani deve essere estesa a tutti i piani, anche se solo alcuni accessori sono posti in piani differenti da quello che contiene il resto dell’unità immobiliare. Non deve mai mancare la rappresentazione della pertinenza scoperta esclusiva, se presente; l’indicazione del piano deve trovare corrispondenza con i dati del quadro “U” del Docfa e deve essere riferita alla strada, corte o giardino da cui l’unità immobiliare stessa ha l’accesso principale (Istruzione – I norme per la rappresentazione in mappa dei fabbricati – paragrafo 18. Massima 28 del Quadro generale delle categorie e massimario- Circolare 06.07.1941, n. 134). I piani si contano cominciando da quello ove è posto l’ingresso su strada (eventiamente da corte, da giardino) che si usa per accedere all’u.i. Si denomina quindi “T” il piano dove è posto l’ingresso stesso. I piani sovrapposti al “T” si indicano di seguito “1,2,3,…” I piani sottostanti al piano terreno si chiamano successivamente a partire da esso: “S1, S2, S3,…” (Istruzione II – accertamento e classamento – paragrafo 7 Ubicazione). In planimetria Le dizioni piano “sottotetto” o piano “rialzato” devono essere accompagnate dal numero di piano, ad es: “piano terzo sottotetto”, “piano terra rialzato”, “piano ammezzato tra terra e primo”. Sono accettabili nell’elaborato grafico le dizioni di piano “soppalco” o piano “ammezzato”. Il piano soppalco viene solo indicato in planimetria e non trova corrispondenza nel quadro U e nell’elaborato planimetrico.
  • la rappresentazione, con tratto sottile e mediante semplice accenno, della posizione del vano scala comune, del pianerottolo e dell’eventuale disimpegno di accesso all’unità immobiliare e, in mancanza dell’elaborato planimetrico, anche del perimetro del fabbricato;
  • nell’interno del disegno, in corrispondenza del vano destinato a cucina, la parola “cucina” o il simbolo “K” ed in corrispondenza di ciascun accessorio (a servizio diretto o indiretto) la denominazione che ne spiega l’uso: “ingresso”, “corridoio”, “bagno”, “w.c.”, “w.c.-doccia”, “ripostiglio”, “veranda”, “vano buio”, “soffitta”,“cantina”, “legnaia”, “retro”, ecc..
    Tali indicazioni non vincolano il calcolo della consistenza e della connessa rendita catastale.
  • la corretta rappresentazione delle corti esclusive senza interruzione delle linee di confine e quindi della loro estensione; nel caso di corti esclusive di estensione tale che la rappresentazione alla scala ordinaria dell’unità immobiliare (1:200) ecceda il formato disponibile, la corte potrà essere rappresentata in una scheda separata, nella scala più opportuna; conseguentemente al medesimo identificativo catastale vengono associate più schede, con diverse scale di rappresentazione;
  • l’indicazione dei muri delimitanti gli ambienti, ivi compresi quelli perimetrali dell’unità immobiliare, anche se in comunione; ogni muro deve essere sempre delimitato da linee continue anche allo scopo di un corretto calcolo della superficie. Qualora sussistono oggettive difficoltà nella misurazione di tali spessori ed in particolare dei muri delimitanti le unità immobiliari contigue, il tecnico ne stima la dimensione, riportandola nella planimetria. Tale circostanza è menzionata nella relazione tecnica (Nota 17471/10).

La planimetria NON DEVE CONTENERE:

  • le retinature, gli arredi, le informazioni superflue, quali l’indicazione dei nominativi dei confinanti, al posto dei quali sono indicati i numeri di mappa e subalterni e/o la dicitura “altra u.i.u.”;
  • le campiture od i riempimenti che pongano in evidenza muri portanti e pilastri od altri manufatti edilizi.

Nella planimetria della singola unità immobiliare, non è più necessario indicare i numeri dei subalterni o delle particelle confinanti, in presenza dell’elaborato planimetrico, redatto con le specifiche che seguono (individuazione del perimetro delle unità immobiliari).

L’Elaborato Planimetrico, ( la cui presentazione risulta sempre necessaria nel caso che la dichiarazione interessi due o più unità immobiliari dotate di beni comuni non censibili, oppure anche un solo immobile da censire in una delle categorie del gruppo F), DEVE CONTENEREsempre a pena di rifiuto, le seguenti indicazioni:

  • per ogni piano, le parti coperte e quelle scoperte;
  • il perimetro dell’edificato;
  • l’indicazione degli accessi ed il perimetro delle singole unità immobiliari;
  • per ogni porzione di fabbricato rappresentata, il subalterno assegnato ed eventuali riferimenti di piano;
  • la rappresentazione con linea continua e senza interruzione della linea di confine, che delimiti ciascuna porzione immobiliare coperta o scoperta, comprese quelle raggruppabili nelle categorie fittizie F/1, F/2, F/3, F/4 ed F/5;
  • il subalterno di ogni porzione immobiliare identificata, ovvero il numero di mappa per le aree urbane, in modo che tutte le superfici di piano risultino completamente identificate;
  • l’indicazione del numero di almeno due particelle o la denominazione delle strade e delle acque (fiume, lago, ecc.) a confine del lotto.

Relativamente alle pertinenze esclusive dell’unità immobiliare, è facoltà del professionista attribuire un nuovo subalterno (dando luogo conseguentemente ad un identificativo graffato), ovvero assegnare il medesimo subalterno dell’unità cui fa riferimento; In tale ultima circostanza nell’elenco dei subalterni si dovrà fare espressa menzione delle diverse destinazioni (ad es. abitazione con corte esclusiva).

POLIGONI

Una volta redatta la planimetria con tutti gli elementi inclusi nel LAYER O ad eccezione ovviamente del RIQUADRO dobbiamo attivare il layer “DOCFA_POLIGONI” per l’inserimento dei poligoni ai fini della determinazione delle superfici.

Il poligono deve essere una polilinea chiusa, con la quale il programma ricava la superficie dell’immobile in funzione della tipologia di ambiente.

Il formato DXF utilizza il parametro 62 per definire i vari colori,
pertanto sarà:
– parametro 62 del DXF=1 = colore rosso
– parametro 62 del DXF=2 = colore giallo
– parametro 62 del DXF=3 = colore verde
– parametro 62 del DXF=4 = colore ciano
– parametro 62 del DXF=5 = colore blu
– parametro 62 del DXF=6 = colore magenta
– parametro 62 del DXF=7 = colore bianco
– parametro 62 del DXF=8 = colore grigio
In conformità a quanto disposto dal D.P.R. 138/98, si illustrano di seguito i criteri per la determinazione delle tipologie di ambiente ed il rispettivo colore da attribuire:

 

1 CORSOVProspecta_2016_normativa

poligoni gruppo C

Si precisa inoltre che:

  • Tutti i vani sprovvisti di accesso (intercapedini, camere d’aria, cavedi, sottotetti, vuoti sanitari, ….) sono considerati volumi tecnici e pertanto non vanno considerati al fine del
    calcolo delle superfici.
  • La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale. I poligoni relativi a tali
    superfici dovranno essere realizzati, specificando nel Docfa come parametro “altezza <1,50 m” (basta fare doppio clic su “valida altezza”). Importante poligonare con un poligono a parte la porzione con altezza inferiore a 1.50 in modo da individuarla chiaramente nel Docfa.
  • Gli elementi verticali di collegamento esclusivi interni delle u.i. vanno poligonati una sola volta per la loro proiezione nel piano in cui vi sono i locali principali; è facoltà del tecnico per gli altri piani, non poligonare tali porzioni, ovvero utilizzare il poligono “G”; le scale esclusive esterne non vanno poligonate e si intendono concluse in corrispondenza dell’ultima alzata. La poligonazione di queste ultime non va eseguita e valgono i criteri delle scale di collegamento interne. Va ovviamente poligonato il ballatoio di arrivo alla u.i. anche se di dimensioni contenute.

CALCOLO DELLE SUPERFICI

Criteri generali per il calcolo delle superfici ai sensi dell’Allegato C al  D.P.R. 138/98:

1. Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli
perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella
misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo di 25 cm.

2. La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra
nel computo della superficie catastale.

3. La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unit
immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani
collegati.

4. La superficie catastale, determinata secondo i criteri esposti di seguito, viene arrotondata al metro quadrato.

Prospetti di ausilio per il calcolo delle superfici ai sensi dell’Allegato C alla Circolare 07.12.2005, n. 13:

calcolo superfici catastali abitazioni

calcolo superfici catastali magazzini negozi laboratori

calcolo superfici catastali negozi

specchietto tipologie catastali

NOTE FINALI

FILE DXF

Al momento dell’importazione le planimetrie devono essere salvate in formato dxf con una versione non particolarmente recente, diciamo dal 2010 in giù.

Assicuratevi di aver spento il layer “DOCFA_POLIGONI”ed ovviamente chiuso il file.

POLIGONARE LE SCALE

Nel caso di vani scala interni che collegano più piani di un’unica u.i., questi vanno conteggiati una sola volta, per cui solitamente si includono nel poligono a piano terra mentre negli altri piani vanno poligonati come “G” – colore bianco.

ATTENZIONE

Se quando importi la planimetria nel DOCFA compare questo messaggio di errore: IMAGE_IS_LOCKED potrebbe essere che stai importando un file dxf in un formato recente oppure molto probabilmente se hai windows 7/8/10 a 64 bit devi copiare il file ADINIT.DAT della cartella Docfa\PGM, nella cartella Windows\sysWOW64 e se hai windows 7/8/10 a 32 bit devi copiarlo in windows\system32.

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